Art. 14.
(Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di enti e di Autorità).

      1. Le funzioni già svolte dalle strutture soppresse ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti nella rispettiva materia, mediante apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse è assegnato all'amministrazione competente individuata dal regolamento di cui al comma 1 con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicate dalla medesima amministrazione.
      3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari o i membri dei centri, delle commissioni e delle Autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data cessa ogni corresponsione ai medesimi commissari e membri di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.